La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 attribuisce alle Associazioni professionali funzioni rilevanti tra le quali:
• “valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza” (art. 2, comma 1 L. 4/2013);
• vigilare rispetto all’osservanza dei principi deontologici;
• promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore (art. 2, comma 4);
• promuovere la formazione permanente per i propri associati (art. 3);
• collaborarare “all’elaborazione della normativa tecnica UNI relative alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase di inchiesta pubblica” (art. 9).
Ai sensi dell’art. 7, Legge 4/2013, al fine di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali che compongono la F.I.A.Me.F. , in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge, possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa, tra le altre, a:
• alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
• agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
• all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, Legge 4/2013, le associazioni che compongono la F.I.A.Me.F. hanno collaborato alla stesura della Norma Tecnica UNI 11644:2016” Attività professionali non regolamentate – Mediatore Familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” Tale norma ha l’obiettivo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti alla figura professionale del mediatore familiare stabilendone i criteri di accesso, i requisiti di conoscenza, abilità e competenze, nonché gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati di apprendimento.