F.I.A.Me.F.
Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari

Associazioni professionali, senza scopo di lucro, fondate da più di venticinque anni

Codice deontologico della Federazione Italiana
delle Associazioni di Mediatori Familiari

Il CD della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari, riunitosi in data 22 maggio 2018, ha approvato il seguente Codice Deontologico, già Appendice A alla Norma Tecnica UNI 11644:2016, quale insieme di indicatori di autoregolamentazione, di appartenenza.

Art..1 – Principi generali
Il codice deontologico ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui il Mediatore Familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione.
Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, oltreché qualunque violazione al codice penale.
I Mediatori Familiari hanno l’obbligo dell’osservanza del Codice Deontologico e ne divengono altresì parte attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalando agli Organi competenti le inadempienze ad esso afferenti.


Art.. 2 – Definizione del profilo professionale e obiettivi della mediazione familiare
Il Mediatore Familiare è un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione specifici che interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall’ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia, a qualsiasi titolo costituito.

Si adopera affinché, in fasi critiche connotate da conflitto, i mediandi raggiungano, in prima persona, accordi direttamente negoziati, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli, al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.

L’esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici integrati, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione continua permanente e la supervisione. L’esercizio della professione è libero, è fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

Deve essere condotto nel rispetto dei principi:

– di buona fede;
– dell’affidamento del pubblico e della clientela;
– della correttezza;
– dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi;
– della responsabilità del professionista.

Il Mediatore Familiare è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli del proprio Codice Deontologico; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con la professione di Mediatore Familiare.


Art .3 – Etica del Mediatore Familiare
L’esercizio della Mediazione Familiare comporta da parte del professionista assenza di giudizio, imparzialità e neutralità nei confronti dei mediandi. Al mediatore non è consentito:

– Intervenire in mediazioni che coinvolgano persone con cui ci sia o ci sia stato un precedente legame
personale e professionale (rete familiare, amicale e lavorativa);
– Erogare ai propri clienti servizi che esulino dallo specifico della Mediazione Familiare;
– Accettare incarichi riservati dalla Legge in via esclusiva agli iscritti in ordini o collegi;
– Far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente.

Il Mediatore, inoltre, ha l’obbligo di precisare ai mediandi che le informazioni, le consulenze e le prestazioni professionali specifiche risalenti a iscritti a ordini o collegi dovrebbero essere ottenuti dai professionisti degli specifici settori i quali possono essere da loro liberamente scelti.


Art.4 – Riservatezza
Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il Mediatore Familiare deve attenersi al segreto assoluto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, l’annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l’assenso scritto di entrambi i mediandi. Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Familiari, anche gli stagisti e gli allievi in formazione ed in linea generale tutti coloro che assistano agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività.


Art.5 – Dovere di aggiornamento professionale permanente continuo
E’ dovere del Mediatore Familiare curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. E’ dovere deontologico del Mediatore Familiare quello di rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione Professionale cui si riferisce e appartiene ed, in particolare, relativamente agli obblighi e ai programmi formativi.


Art..6 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
I Mediatori Familiari hanno il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e, in particolare, gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale. I Mediatori Familiari devono essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata direttamente o tramite l’Associazione professionale di appartenenza.


Art .7 – Divieto di accaparramento dei clienti
E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.


Art .8 – Correttezza professionale
Il Mediatore Familiare conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad esse riferimento. Il Mediatore Familiare è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono attività riservate ad altre professioni. Il Mediatore Familiare è tenuto a conoscere il contenuto delle stesse. Il Mediatore Familiare contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando eventuali abusi alle autorità competenti. Utilizza il proprio titolo professionale solo per attività ad esso pertinenti, e non avvalla con esso attività ingannevoli o abusive.


Art.9 – Supervisione
Il Mediatore Familiare è tenuto a partecipare a incontri periodici di supervisione individuale o in gruppo condotti da un Mediatore Familiare supervisore e/o a colleghi Mediatori Familiari professionisti.


Art.10 – Diritti dei mediandi
Fin dal primo incontro, il Mediatore Familiare deve informare i mediandi sugli obiettivi, sulle modalità e sul percorso dell’intervento di mediazione familiare.
Il Mediatore Familiare deve informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi. Il Mediatore Familiare deve informare preventivamente i mediandi del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento.

In nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto. Il Mediatore Familiare deve richiedere ai clienti la sottoscrizione del consenso informato e della privacy. Nel caso in cui la Mediazione Familiare sia raccomandata da un Magistrato, il Mediatore Familiare informa i mediandi che:
– riferirà all’autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente circa l’adesione o meno alla presenza al Colloquio informativo alla Mediazione Familiare; 
– nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro legali rappresentanti; 
– nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o dell’impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti nulla sarà riferito da parte del Mediatore Familiare alle autorità competenti.

I mediandi devono essere informati che presso le Associazioni di Professionisti Mediatori Familiari aderenti alla F.I.A.Me.F, in applicazione della L. 4/2013, è istituito lo Sportello del Consumatore il cui regolamento è parte integrante delle Linee Guida e del Codice deontologico.


Art.11 – Interruzione di una mediazione familiare
Il percorso di mediazione familiare può venire interrotto qualora: 
– la decisione sia presa da uno o da entrambi i mediandi; 
– il Mediatore Familiare ritenga che non ci siano le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso di mediazione familiare; 
– il Mediatore Familiare non sia più in grado di assicurare la neutralità e/o l’imparzialità necessaria alla continuazione del suo compito professionale; 
– il Mediatore Familiare rilevi che le regole della mediazione familiare non siano state rispettate dai mediandi.


Art. 12 – Pubbliche dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice Deontologico devono essere coerenti con i contenuti dello stesso.


Art. 13 – Pubblicità
Nell’attività di autopromozione, i Mediatori Familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione e all’Associazione professionale di appartenenza. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore. Si asterranno altresì dall’attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. E’ vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.


Art.14 – Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive
Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Art. 15 – Informazioni ai mediandi Il Mediatore Familiare è tenuto a informare i mediandi di tutti i suoi estremi. Il Mediatore Familiare è tenuto a informare debitamente i mediandi circa l’attestazione di qualificazione professionale in suo possesso.